LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL BROKER ASSICURATIVO

La responsabilità, anche penale per il delitto di appropriazione indebita, del broker assicurativo

 

Secondo il Supremo giudice penale (Sez. 2 – , Sentenza n. 39396 del 30/05/2019 ), il broker assicurativo svolge – accanto ad una attività imprenditoriale di mediazione di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaboratore intellettuale con l’assicurato nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocare i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui.

Più in particolare, a norma della L. n. 792 del 1984, art. 1, nell’ambito delle attività proprie del broker, si distingue quella della collaborazione intellettuale con l’assicurando per la copertura dei rischi e la assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, seguita logicamente e cronologicamente dall’eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi; nel contempo, la medesima disposizione normativa riporta il broker al ruolo di mediatore di assicurazione e riassicurazione, legittimando il rinvio alle norme codificate sulla mediazione.

Da ciò si è tratto spunto per affermare che, conseguentemente, il conferente l’incarico è libero di concludere o meno l’affare, senza che, in caso negativo, al mediatore spetti altro che il rimborso delle spese, di cui all’art.1756 c.c., e rimanendo escluso anche il diritto al risarcimento del danno da perdita del compenso ( Sez. 3, 27 maggio 2010, n. 12973; Sez. 1, 1 febbraio 2005, n. 1991).

Ma se tutto ciò è vero sul versante dei rapporti tra broker e assicurando, nella relazione tra costui e l’assicuratore, le condizioni dei relativi obblighi non possono che derivare – al di là del nomen iuris con cui l’intermediario propone la sua collaborazione – dallo specifico regime della convenzione intervenuta fra le parti.

Nel caso di specie, nella convenzione che legava le parti, il broker era espressamente autorizzato ad incassare, in nome e per conto dell’agenzia, i premi dovuti per le assicurazioni relative al proprio portafoglio, e risultava responsabile dei premi incassati riconoscendo “di essere semplice depositario a titolo gratuito delle somme riscosse sino alla rimessa all’agenzia, previa detrazione degli importi provvigionali” di sua spettanza

Ne deriva che – all’atto della ricezione dei premi, il broker non agiva in proprio ma secondo l’esplicita qualità di delegato dell’agenzia (qualità che del resto attribuiva efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati dai clienti), con la conseguenza che sussistono all’evidenza tutti i presupposti per ritenere nella specie configurabile il delitto di appropriazione indebita (Sez. 2, Sentenza n. 42099 del 17/11/2010 Rv. 248923 – 01; Sez. 2, 13 giugno 2007, Di Stefano; Sez. 2, 14 febbraio 2003, Palazzolo).

 

Si legga da ultimo, Corte di Cassazione, Sezione II penale, sentenza numero 33612 del 10 settembre 2021: (…) “Così facendo la corte si è conformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del “broker” assicurativo che, nella sua qualità ed autorizzato all’incasso, si sia appropriato delle somme percepite quali premi per polizze assicurative. (Sez. 2 – , Sentenza n. 39396 del 30/05/2019 Ud. (dep. 26/09/2019 ) Rv. 277048 – 01)”

 

Sonia Lazzini
Giurista e formatore in materia di responsabilità, assicurazioni e cauzioni negli appalti