Prime osservazioni sull’art. 41-bis, l. n. 106/2021
La legge di conversione del d.l. Sostegni-bis ha modificato significativamente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato prevedendo: a) che le causali introdotte dal Decreto Dignità potranno essere individuate anche dai contrati collettivi di cui all’art. 51, d. lgs. n. 81/2015; b) uno speciale rapporto di lavoro a tempo determinato che si caratterizza per la sua durata minima garantita (CTD-DMG) di almeno 12 mesi ed un giorno (e non superiore a 24), anche in questo caso saranno i contratti collettivi a predeterminare le “specifiche esigenze” a fronte delle quali questo contratto potrà essere stipulato. Queste due innovazioni hanno in comune la matrice collettiva che ne consente la realizzazione, divergono invece per la loro efficacia temporale. Infatti il CTD-DMG potrà essere stipulato fino al 30 settembre 2022, mentre le causali collettive sono inserite stabilmente nel nostro sistema. Le finalità che il legislatore persegue con il CTD-DMG sono chiare, si intende mettere in campo una misura di sostegno all’occupazione temporanea, ma di qualità in quanto si caratterizza per la stabilità di almeno un anno che dovrebbe consentire al lavoratore di attraversare questa fase di uscita dalla crisi pandemica in vista del ritorno alla normalità.
Arturo Maresca
Ordinario di Diritto del Lavoro, Università degli Studi “La Sapienza” – Roma
Sommario:
1. Le nuove misure sul lavoro a termine nel periodo post Covid: le scelte politiche di promozione dell’occupazione temporanea.
2. Il valore dell’autonomia collettiva: le contrapposte impostazioni ed i loro riflessi sull’efficacia temporale delle nuove norme.
3. Le tecniche utilizzate dal legislatore: un ritorno al passato?
4. Proroghe e rinnovi (ma non solo): causali legali, ma anche collettive.
5. La disciplina del nuovo contratto a termine a durata minima garantita (CTD-DMG) per l’occupazione di qualità (la sola oggi effettivamente incentivabile).
5.1. Il CTD-DMG ambito di applicazione.
5.2. Il CTD-DMG per i lavoratori già assunti a termine dallo stesso datore di lavoro (anche per più di 24 mesi).
5.3. La proroga del CTD-DMG.
5.4. La reiterazione del CTD-DMG tra le stesse parti: esclusione.
5.5. Il termine ultimo (30 settembre 2022) per il perfezionamento del CTD-DMG.
5.6 Il regime sanzionatorio applicabile al CTD-DMG
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