Programma del corso
I tempi del procedimento
Il termine di inizio e di conclusione del procedimento
procedimenti ad iniziativa d’ufficio e di parte
i termini regolamentari ed il termine suppletivo di legge
i sub-procedimenti ed i termini endoprocedimentali
il silenzio-assenso tra Amministrazioni (art. 3 D.Lgs. 124/2015)
Il recente parere del Consiglio di Stato sul silenzio tra amministrazioni (art. 17-bis, L. n. 241 del 1990)
il termine convenzionale
la proroga del termine di conclusione
l’arresto procedimentale, gli atti interlocutori e soprassessori
cause di sospensione e di interruzione del termine di conclusione
il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/1990 ed il termine di conclusione
l’obbligo di motivazione del preavviso di rigetto alla luce della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. I 25 marzo 2015 n. 80)
Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi ex art. 4 L. 124/2015
l’individuazione dei procedimenti con riferimento ad opere di rilevante interesse produttivo, di rilevante impatto sul territorio, e le attività imprenditoriali suscettibili di incrementare l’occupazione
la riduzione dei termini procedimentali
il potere sostitutivo
Quando l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere sulle istanze del privato
il requisito dell’interesse qualificato: la posizione del Consiglio di Stato sez. V, 09 marzo 2015 n. 1182
istanze di riesame provvedimenti inoppugnabili; istanze manifestamente infondate o irricevibili
il provvedimento amministrativo con motivazione semplificata ex art. 1 L. n. 241/1990
La violazione del termine di conclusione del procedimento
il silenzio dell’amministrazione; mancanza della previa diffida, aspetti processuali
silenzio assenso silenzio rigetto – silenzio inadempimento
conseguenze del ritardo sulla validità del provvedimento: irregolarità (art. 21 octies L. n. 241/1990), nullità, invalidità
il risarcimento del danno da ritardo: il tempo del procedimento come bene della vita; differenza tra istanze fondate e infondate; criteri di quantificazione del danno
il Consiglio di Stato sul danno da ritardo: responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c (ex multis, Consiglio di Stato sez. III 23 aprile 2015 n. 2040)
l’indennizzo da ritardo
L’intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 bis, L. n. 241/1990
l’inerzia della P.A quale presupposto della sostituzione
l’individuazione dei soggetti titolari del potere sostitutivo
il rapporto tra l’Ente sostituito e colui che sostituisce
imputabilità degli atti compiuti in via di sostituzione: T.A.R. Napoli (Campania) sez. III 05 maggio 2016 n. 2246
Fabrizio Fedeli
La riforma della SCIA (decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 di attuazione della delega a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)
Scia: strumento di semplificazione procedimentale o mezzo di liberalizzazione?
l’ambito di applicazione della Scia
il problema dell’applicabilità alla materia edilizia
la natura giuridica della Scia: atto del privato o provvedimento tacito?
i riflessi sulla tutela del terzo: problemi di tutela giurisdizionale
l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 126/2016 e il rinvio a nuovi decreti per la definizione della materie soggette alla disciplina della SCIA
l’adozione di moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare
mancata adozione dei moduli e intervento sostitutivo delle Regioni
i poteri di accertamento dell’amministrazione e il divieto di chiedere informazioni o documenti ulteriori;
responsabilità disciplinare delle pubbliche amministrazioni
le novità di cui all’art 18 bis, L. 241/1990: il rilascio della ricevuta
il nuovo art. 19 bis, L. 241/1990: la previsione dello sportello unico telematico
l’unificazione delle SCIA in caso di più istanze
Paolo Amovilli
La Conferenza di servizi (decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 di attuazione delle delega a norma della Legge 7 agosto 2015, n. 124)
la Conferenza di servizi, tra il principio di buon andamento dell’amministrazione ed esigenze di semplificazione;
la natura della Conferenza: nuovo organo collegiale o una modalità organizzativa di esercizio dell’attività amministrativa?
i riflessi sull’imputabilità degli atti adottati dalla Conferenza
la configurabilità di una legittimazione passiva in capo alla Conferenza di servizi
la forma del dissenso e la configurabilità di un’autotutela in capo alle PA partecipanti
la Conferenza di servizi obbligatoria: novità dell’art. 14, comma 2, L. 241/1990
due nuovi modelli organizzativi: la conferenza semplificata (art. 14 bis) e la conferenza simultanea (14 ter)
la previsione di un rappresentate unico per tutte le Amministrazioni coinvolte (art. 14 ter, comma 4, L. 241/1990);
l’espressa disciplina del potere di autotutela dell’Amministrazione: art. 14 quater, comma 2, L. 241/1990
i nuovi rimedi in caso di Amministrazioni dissenzienti: il superamento del dissenso espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati mediante opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri
la possibilità di circoscrivere l’obbligo di presenza fisica alle riunioni della conferenza ai soli casi di procedimenti complessi, ovvero quelli che implicano il coinvolgimento di più uffici della stessa amministrazione o di amministrazioni diverse (art. 14-bis e ter L. n. 241/1990)
Massimo Santini
Responsabilità disciplinare, erariale e dirigenziale per ritardata adozione dell’atto; le circolari del Dipartimento della funzione pubblica sul rispetto dei termini
Massimiliano Atelli
RELATORI
Fabrizio Fedeli
Avvocato dello Stato
Paolo Amovilli
Magistrato TAR Umbria
Massimo Santini
Consigliere TAR Lazio
Massimiliano Atelli
Consigliere della Corte dei conti